La Camera si compone di 630 membri eletti con un sistema misto maggioritario/proporzionale; con legge costituzionale del 2019, confermata con referendum il 20 settembre 2020, la sua consistenza è stata modificata a 400 membri.
Il Senato è presieduto dal Presidente del Senato e composto da:
- 4 vicepresidenti
- 3 questori
- 8 segretari
La legge delega è una legge ordinaria, approvata dalle Camere sempre con la procedura normale d’esame e d’approvazione diretta. L’atto avente forza di legge emanato dal Governo, di cui è fonte la legge di delega, è detto decreto legislativo (o anche decreto delegato).
Per sfiduciare il Governo, il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante mozione motivata.
Il voto di sfiducia al Governo revoca il rapporto fiduciario che lega Governo e Parlamento, costringendo il Governo a presentare le dimissioni e aprendo una crisi di Governo parlamentare.
Secondo l’articolo 94.3 della Costituzione italiana, il governo deve presentarsi alle camere entro dieci giorni dalla propria formazione per ottenere la fiducia, concessa o meno con mozione motivata e appello nominale.
In caso di dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica emana il decreto per lo scioglimento delle Camere ed indice le nuove elezioni.