Sopraelevazione di un Edificio Condominiale
Anche se è di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino, la terrazza a livello, nei casi di condominio negli edifici, svolge la stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell’edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti.
Il proprietario dell’ultimo piano o del lastrico solare può innalzare l’edificio solo con il consenso unanime di tutti gli altri condòmini per le opere di rafforzamento e consolidamento necessarie se non sussistono le condizioni statiche per la sopraelevazione del condominio.
La persona che effettua la sopraelevazione deve pagare agli altri condomini una somma pari al valore dell’area disponibile per la costruzione della nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, compreso quello da edificare, e dedotto dal valore della quota a lui spettante.
Costruzione su un Terrazzo
Il proprietario di una terrazza può costruire un ripostiglio o una piccola veranda senza chiedere l’approvazione dell’assemblea o dell’amministratore.
Normativa sull’Uso degli Oggetti Comuni
- (Uso di oggetti comuni). Ciascun partecipante ha il diritto di servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri l’uso o impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. A tal fine, è in grado di apportare le modifiche necessarie per migliorare il suo piacere a proprie spese.