Legittima difesa
Nell’ordinamento giuridico italiano la legittima difesa è una causa di giustificazione, una sorta di “autotutela” se si dovesse verificare un pericolo imminente, per sé o per altri, dal quale ci si deve difendere e non ci sia la possibilità di rivolgersi all’autorità pubblica per ragioni di tempo e di luogo. Quando sussistono i requisiti della legittima difesa, si esclude l’antigiuridicità dell’azione di chi reagisce ad un aggressore.
Legittima difesa putativa
Può accadere però che per un errore di fatto un individuo si creda minacciato mentre effettivamente il pericolo non sussiste. Si parla in questo caso di legittima difesa putativa.
Modifiche legislative
Quale disciplina oltre alla legittima difesa è stata modificata dalla legge n 36 del 24 aprile 2019? La legge in titolo modifica la disciplina della legittima difesa e interviene inoltre su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e con strappo, rapina) e sul delitto di violazione di domicilio.
Quando non è violazione di domicilio? Secondo la legge penale il domicilio consiste in ogni luogo privato dove si svolge la vita, lavorativa e non, dell’individuo. Al contrario, quando una casa è disabitata, non si potrà parlare di violazione di domicilio. Ad esempio, un edificio abbandonato o un vecchio rudere.
Eccesso di legittima difesa
Quando è eccesso di legittima difesa? L’eccesso di legittima difesa si ha quando la vittima di un reato si trasforma in colpevole, come nel caso di chi spara ad un ladro una volta che questo si sia già allontanato dal domicilio.
Stato di necessità
Cosa rientra nello stato di necessità? Dalla lettura testuale della norma si desume che i requisiti perché si possa invocare lo stato di necessità sono: l’esistenza di un pericolo attuale e inevitabile; l’esistenza di un pericolo che riguardi un danno grave alla persona.