Quando posso rifiutare di fare straordinari?


Lavoro straordinario e ipotesi di rifiuto

Lavoro straordinario, le ipotesi in cui si può rifiutare sono tre: se il dipendente è uno studente (articolo 10 della legge 300/1970); per motivi comprovati e giustificati di rilevante gravità (come prevede la circolare n. 8/2005 del Ministero del Lavoro).

Pagamento dello straordinario e lavori domenicali

Per chi lavora la domenica, durante il turno diurno, la maggiorazione è del 20% più il diritto al riposo compensativo. Se invece il turno è in orario notturno la retribuzione viene aumentata del 50% e in più viene concesso il riposo compensativo.

Normative e sanzioni

Il superamento delle 48 ore settimanali medie nei 4 o 6 o 12 mesi, il ripetuto mancato riposo per 11 ore ogni 24 ore, oppure per 24 ore ogni 7 giorni del lavoratore è punito con delle sanzioni amministrative per il datore di lavoro.

Come funziona la reperibilità enti locali? Contratti Enti locali 2021 Aran reperibilità La durata massima della reperibilità è di 12 ore e nel caso di chiamata in servizio durante la reperibilità il lavoratore deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti. Cosa comporta avere due contratti di lavoro? Avere due contratti di lavoro subordinato presso due aziende diverse non è vietato, ma è necessario rispettare, da un lato, l’obbligo di fedeltà nei confronti dei datori di lavoro e, dall’altro lato, la normativa in materia di orario lavorativo e riposi. Cosa succede se si superano le 48 ore settimanali? Il superamento delle 48 ore settimanali medie nei 4 o 6 o 12 mesi, il ripetuto mancato riposo per 11 ore ogni 24 ore, oppure per 24 ore ogni 7 giorni del lavoratore è punito con delle sanzioni amministrative per il datore di lavoro. Cosa succede se faccio il doppio lavoro? In particolare, devi sapere che se la tua azienda subisce un danno economico o reputazionale a causa di un dipendente che svolge un secondo lavoro puoi procedere al licenziamento per giusta causa. Chi ha deciso che si lavora 8 ore? Per lungo tempo la disciplina sull’orario di lavoro è stata dettata dal regio decreto del 10 settembre 1923, n. 1955 e dal regio decreto legge n. 692, convertito in legge n. 473, che fissava in 8 ore giornaliere e 48 ore settimanali il tetto massimo di esigibilità del lavoro.

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